Evoluzione legislativa del diritto snitario

Dopo l’unificazione del Regno d’Italia, con la legge 20/3/1865, n.2248 furono emanate le prime norme organiche in materia sanitaria.

 

La tutela della salute pubblica era identificata quale materia di ordine pubblico e le relative competenze venivano, affidate a livello centrale, al Ministero dell’interno, ed a livello periferico ai Prefetti ed ai Sindaci.

 

- L.n. 5849 del 21/12/1888: norme sulla tutela dell’igiene e della sanità pubblica.

E’ istituito il Consiglio Superiore della Sanità con funzioni tecnico-consultive. Presso il Ministero dell’Interno è costituita una Direzione Generale della sanità pubblica. In periferia vengono istituiti gli uffici sanitari provinciali (medico e veterinario provinciale) alle dipendenze dei Prefetti ed analoghi uffici presso i Comuni.

 

R.D. 1/8/1907: primo testo unico delle leggi sanitarie

 

R.D. 27/7/1934, n.1265: nuovo testo unico delle leggi sanitarie che per oltre quarant’anni ha determinato l’ordinamento dello Stato italiano nel settore della sanità, ed in particolare:

 

- Ordinamento ed attribuzioni dell’amministrazione sanitaria;

 

- Esercizio delle professioni, delle arti sanitarie e delle attività soggette a vigilanza sanitaria;

 

- L’igiene del suolo e dell’abitato;

 

- La tutela igienica dell’alimentazione, dell’acqua potabile e degli oggetti di uso personale;

 

- I provvedimenti contro le malattie infettive e sociali;

 

- La polizia mortuaria, i regolamenti locali di igiene e sanità e di polizia veterinaria.

1945: viene istituito l’Alto Commissariato per l’igiene e la sanità pubblica alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

La tutela della salute in Costituzione:

 

Art.32

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

 

Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

 

Diritto alla salute: assoluto e, dunque, valevole erga omnes e che non soggiace ad alcuna previsione limitativa.

Duplice rilevanza del diritto alla salute: individuale e collettiva.

Tutela del diritto di libertà individuale e difesa della dignità umana.

Norma programmatica: è compito della Repubblica tutelare la salute come diritto fondamentale dell’individuo ed interesse della collettività: criterio guida per l’ordinamento.

 

• Libro bianco sui principi fondamentali del SSN

 

• L’espressione “diritto alla salute” sintetizza una pluralità di diritti quali il diritto all’integrità psico-fisica, a quello ad un ambiente salubre, il diritto ad ottenere prestazioni sanitarie, cure gratuite per gli indigenti nonché il diritto a non ricevere prestazioni sanitarie, se non quelle previste obbligatoriamente per legge.

 

Trattamenti sanitari obbligatori o coattivi (imposti con la forza pubblica): sono ammessi, se previsti dalla legge, solo se necessari per la tutela della salute della collettività e della incolumità delle altre persone. Non è mai consentito imporre un trattamento sanitario per tutelare la sola salute individuale del soggetto, senza alcun vantaggio per l’interesse collettivo (vaccinazioni obbligatorie per prevenire malattie infettive e diffusive, provvedimenti di cura ed isolamento nei confronti di soggetti affetti da malattie contagiose, trattamento sanitario obbligatorio nei confronti di persone affette da malattie mentali).

 

Art.38, 2° comma Cost.: “i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortuni, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

La Costituzione non si limita dunque a tutelare la salute in sé, bensì anche la non salute.

 

Legge 13-3-1958 n.296: viene istituito il Ministero della sanità.

 

Si riconosce, dunque, la necessità di dare alla materia della sanità pubblica una connotazione specifica ed autonoma, discostandosi dalla visione secondo la quale si trattava di questione di ordine pubblico.

 

Il Ministero della sanità assorbe le competenze dell’Alto Commissariato e delle altre Amministrazioni operanti in materia di sanità pubblica.

 

• Ministero della sanità

 

Coadiuvato dal CSS con funzioni consultive e dall’Istituto Superiore di Sanità in qualità di organo tecnico-scientifico.

Organi periferici del Ministero:

  • Ufficio del medico provinciale e ufficio del veterinario provinciale;
  • Uffici sanitari dei comuni e dei consorzi comunali;
  • Uffici sanitari speciali (di confine, porto ed aeroporto).

 

Riforma ospedaliera del 1968.

 

L.n.132 del 12/2/1968.

Principi fondamentali della legge:

 

- Riconoscimento della personalità giuridica degli enti ospedalieri;

- Distinzione tra ospedali generali ed ospedali specializzati;

- Disciplina dell’organizzazione e della classificazione tipologica (ospedali per acuto, per lungodegenti, convalescenti)

- Sottoposizione atti amministrativi al controllo di legittimità del coreco

 

 

D.P.R. 14/1/1972:

passaggio alle regioni ordinarie delle funzioni statali in materia sanitaria, nelle varie fasi dell’intervento preventivo, terapeutico e riabilitativo, con il contestuale trasferimento degli uffici statali periferici già titolari delle predette competenze.

Comincia, dunque, l’attuazione della previsione di cui all’art.117 cost. che affidava alle regioni (nella versione originaria) l’assistenza sanitaria ed ospedaliera (legislazione concorrente).

Il processo di regionalizzazione delle competenze proseguì con il DPR 616/1977.

 

 

 

Legge 23/12/1978, n.833.

Rappresenta la prima fondamentale riforma sanitaria che ha segnato il superamento del pregresso sistema mutualistico-ospedaliero, incentrato su una miriade di enti notevolmente differenziati tra loro e caratterizzato oltre che da una completa assenza di collegamento tra assistenza ambulatoriale e domiciliare ed assistenza ospedaliera (con duplicazioni di interventi e sperpero di risorse) anche dal mancato rilievo conferito al momento della prevenzione rispetto a quello della cura.

 

Viene, dunque:

 

- istituito il Servizio Sanitario Nazionale;

- Vi è la quasi totale pubblicizzazione delle strutture di offerta dei servizi sanitari.

 

I principi ispiratori sono quelli di:

 

- Universalità (tutela sanitaria garantita omnibus);

- Uguaglianza dei destinatari delle prestazioni che sono titolari del diritto alla salute;

- Globalità delle prestazioni attraverso un sistema sinergico di assistenza;

- Socialità delle prestazioni, che non sono solo di cura ma diventano anche di prevenzione e controllo.

 

Il D.Lgs. n.502/1992:  riforma sanitaria

 

Punti cardinali:

 

- definizione dei livelli di assistenza uniformi sul territorio nazionale: standard minimo di prestazioni erogabili a tutti i cittadini nel rispetto degli obiettivi della programmazione socio-sanitaria e del finanziamento garantito al SSN;

 

- Maggiori responsabilità gestionali alle regioni;

 

- Aziendalizzazione delle strutture di produzione ed erogazione dei servizi sanitari;

 

- Nuovo modello di finanziamento;

 

- Competitività tra pubblico e privato;

 

- Partecipazione del cittadino

 

 

D.Lgs.112/1998

Principio di sussidiarietà: i compiti di gestione amministrativa della cosa pubblica devono essere affidati alla struttura più vicina alla cittadinanza.

Si definisce in tale contesto normativo la nuova ripartizione di compiti e funzioni amministrative tra Stato e Regioni in materia di sanità umana e veterinaria.

 

 

• La riforma sanitaria ter

 

Con la legge 419/1998 il Parlamento ha conferito al Governo quattro deleghe volte ad attribuire al modello organizzativo della sanità pubblica un assetto differente da quello attuale.

 

 

Il D.Lgs. n.229/1999.

 

Punti cardine della Riforma:

 

- Valorizzazione delle regioni: il servizio sanitario nazionale è definito quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e attività svolte dagli enti ed istituzioni di rilievo nazionale, nell’ambito dei conferimenti previsti dal D.Lgs. 112/1998, nonché dalle funzioni conservate allo Stato dal medesimo decreto.

 

Le regioni elaborano proposte per la predisposizione del PSN, adottano il PSR per soddisfare le esigenze della popolazione locale, definiscono l’articolazione del territorio regionale in Aziende/Unità sanitarie locali, stabiliscono i criteri per la suddivisione delle stesse in distretti, disciplinano il finanziamento delle AUSL, le modalità di vigilanza e di controllo, la valutazione dei risultati delle loro attività, provvedono all’accreditamento delle strutture pubbliche o private autorizzate a fornire prestazioni per conto del SSN

Rafforzamento del ruolo dei comuni: partecipazione diretta in fase di adozione del PSN, PSR, PAL.

Pareri del sindaco sulla conferma e revoca del Direttore Generale delle Aziende Sanitarie. Rilascio autorizzazioni nell’attività diretta alla realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie.

Aziendalizzazione delle sistema sanitario:

Le Aziende sanitarie sono dotate di personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale. La loro organizzazione e il loro funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato.

Ecc.

 

 

 

Riforma del Titolo V della Costituzione

 

La riforma “federale” dello Stato varata con la legge cost. n.3/2001 “canonizza il tendenziale passaggio verso un Welfare devoluto, caratterizzato dalla dismissione dell’esclusivo ruolo pubblico nella sanità e dal maggiore coinvolgimento degli enti locali”.

La nuova formulazione dell’art.117 Cost. offre una copertura costituzionale al processo di regionalizzazione spinta della sanità, rientrando tra gli ambiti di legislazione regionale concorrente la tutela della salute.

Tutela della salute è un concetto più ampio della previgente formulazione dell’art.117 Cost. che parlava di assistenza sanitaria ed ospedaliera. Poteri regionali non meramente gestionali ed operativi ma di definizione delle linee di politica sanitaria.

Alla competenza esclusiva dello Stato resta affidata la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali.

 

 

I livelli essenziali di assistenza (L.E.A.)

 

Art.1, commi 2 e 3 del D.Lgs. n.502/92 e s.i.m.:

 

2.“Il SSN assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del comma 3……., i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal PSN nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità dell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse”

 

3. “L’individuazione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza assicurati dal SSN, per il periodo di validità del PSN, è effettuata contestualmente all’individuazione delle risorse finanziarie destinate al SSN, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l’intero sistema di finanza pubblica nel DPEF. Le prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza sono garantite dal SSN a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa…”

 

Art.3, co.1 D.Lgs. n.502/92 e s.i.m.:

“Le Regioni, attraverso le unità sanitarie locali, assicurano i livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 1, avvalendosi anche delle aziende di cui all’art.4”

 

Il SSN provvede dunque ad erogare a tutti i cittadini le prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza:

 

- Senza oneri a carico dell’utente al momento della fruizione del servizio;

 

- Ovvero, dietro pagamento di una quota limitata per le restanti prestazioni soggette

alla compartecipazione alla spesa, definita in modo da promuovere la consapevolezza dell’onere economico connesso alla erogazione delle prestazioni e comunque di entità tale da non costituire ostacolo all’utilizzo dei servizi da parte del singolo cittadino.

 

I L.E.A. sono articolati in tre grandi aree di attività:

  • Assistenza sanitaria in ambiente di vita e di lavoro;
  • Assistenza distrettuale;
  • Assistenza ospedaliera.

 

 

Le Strutture del Servizio Sanitario nazionale

 

La II riforma del sistema sanitario attuata con il D.Lgs. 502/1992 dà avvio al processo di aziendalizzazione delle unità sanitarie locali, accelerato ulteriormente dal D.Lgs. 229/1999 di modifica ed integrazione del primo e recante la c.d. riforma sanitaria ter.

 

Art.3, comma 1 bis del D.Lgs. 502/1992 come modificato dal D.Lgs. n.229/1999.

“In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali. L’atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica”.

 

Gli organi dell’Azienda USL:

 

Art.3, comma 1 quater del D.Lgs. n.502 e s.i.m.:

“Sono organi dell’azienda il direttore generale e il collegio sindacale. Il Direttore generale adotta l’atto aziendale di cui al comma 1 bis; è responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili delle strutture operative dell’azienda. Il Direttore generale è coadiuvato, nell’esercizio delle proprie funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario……..”

 

 

• Il Collegio sindacale (ex art.3ter D.Lgs. n.502/1992 e s.i.m.)

Funzioni:

  • Verifica l’amministrazione dell’azienda sotto il profilo economico;
  • Vigila sull’osservanza della legge;
  • Accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed effettua periodicamente verifiche di cassa;
  • Riferisce almeno trimestralmente alla regione, anche su richiesta di quest’ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità; trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull’andamento dell’attività dell’AUSL o dell’azienda ospedaliera rispettivamente alla Conferenza dei Sindaci o al Sindaco del comune capoluogo della provincia dove è situata l’azienda stessa.

 

Organismi aziendali:

 

Consiglio dei sanitari: è un organismo elettivo. Ha funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed è composto dal Direttore Sanitario che lo presiede, da una maggioranza di medici e altri operatori sanitari laureati e una rappresentanza di infermieri e tecnici. Fornisce parere obbligatorio ma non vincolante al Direttore Generale per le attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo e per gli investimenti ad esse attinenti.

 

Il Collegio di Direzione:

 

Se ne avvale il Direttore Generale per il governo delle attività cliniche, la programmazione e valutazione delle attività tecnico sanitarie e di quelle ad alta integrazione sanitaria, nonché per l’elaborazione del programma di attività dell’attività, la organizzazione dei servizi, anche in attuazione del modello dipartimentale e dell’utilizzo delle risorse umane e lo sviluppo dei servizi.

Assetto organizzativo dell’Azienda USL.

 

Le strutture operative attraverso le quali l’AUSL provvede all’erogazione dell’assistenza sanitaria sono:

 

- Distretti sanitari di base

- Dipartimenti di prevenzione

- Presidi ospedalieri non costituiti in aziende ospedaliere

 

 

 

Il distretto

 

E’ un’articolazione organizzativo-funzionale dell’azienda USL sul territorio, concepita allo scopo di garantire un sistema di intervento sanitario di risposta ai bisogni sanitari della popolazione (vecchie condotte mediche), fornito di autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria, con contabilità separata all’interno del bilancio aziendale.

Salvo che la Regione, in considerazione delle caratteristiche geomorfologiche del territorio o della bassa densità della popolazione residente, disponga diversamente, l’ambito di operatività del distretto è rappresentato da una popolazione minima di 60.000 abitanti.

 

Il Distretto garantisce:

 

a) Assistenza specialistica ambulatoriale

b) Attività o servizi per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze

c) Attività o servizi consultoriali per la tutela della salute dell’infanzia, della donna e della famiglia

d) Attività o servizi rivolti a disabili ed anziani

e) Attività o servizi di assistenza domiciliare integrata

f) Attività o servizi per le patologie da HIV e per le patologie in fase terminale

 

 

 

I Dipartimenti di prevenzione

 

Il Dipartimento di prevenzione è una struttura operativa della AUSL con funzioni di:

Garantire la tutela della salute collettiva;

Perseguire gli obiettivi di promozione della salute;

Agire per la prevenzione delle malattie e della disabilità;

Operare per il miglioramento della qualità della vita.

 

 

I Presidi ospedalieri

 

Sono gli ospedali non costituiti in azienda ospedaliera.

Sono dunque strutture della AUSL con autonomia minore rispetto a quella delle aziende ospedaliere: autonomia a livello direttivo ed autonomia economico-finanziaria (contabilità separata all’interno del bilancio della AUSL).

 

 

Le aziende ospedaliere

 

Sono gli ospedali scorporati dall’azienda USL e costituiti in aziende autonome dotate di personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale.

Le regioni possono proporre la costituzione o la conferma in aziende ospedaliere dei presidi ospedalieri in possesso dei seguenti requisiti:

a) Organizzazione dipartimentale di tutte le unità operative presenti nella struttura. Per organizzazione dipartimentale si intende un modello organizzativo che consente alle unità operative ospedaliere e territoriali di concorrere insieme al conseguimento degli obiettivi di salute nel rispetto dei piani sanitari nazionali e regionali, mantenendo la propria autonomia ma svolgendo alcune funzioni in modo interdipendente, spesso anche per garantire unitarietà degli interventi e continuità terapeutica.

b) Disponibilità di un sistema di contabilità economico patrimoniale e di una contabilità per centri di costo

c) Presenza di almeno tre unità operative di alta specialità

d) Dipartimento di emergenza di secondo livello

e) Ruolo di ospedale di riferimento in programmi integrati di assistenza su base regionale e interregionale

f) Attività di ricovero in degenza ordinaria, nel corso dell’ultimo triennio, per pazienti residenti in regioni diverse, superiore di almeno il 10% rispetto al valore medio regionale, salvo che per le aziende ubicate in Sicilia e in Sardegna.

g) Indice di complessità della casistica dei pazienti trattati in ricovero ordinario, nel corso dell’ultimo triennio, superiore ad almeno il 20% del valore medio regionale;

h) Disponibilità di un proprio patrimonio immobiliare adeguato e sufficiente per consentire lo svolgimento delle attività istituzionali di tutela della salute e di erogazione di prestazioni sanitarie.

 

Aspetti finanziari e contabili del SSN. Elementi.

 

L’art.5 del D.Lgs. 502/92 e s.i.m. demanda alle regioni l’emanazione di norme che regolino la gestione economica, finanziaria e patrimoniale delle AUSL e delle aziende ospedaliere, informate ai principi di cui al codice civile e prevedendo:

 

a) La tenuta del libro delle deliberazioni del Direttore Generale

 

b) L’adozione del bilancio economico pluriennale di previsione nonché del bilancio preventivo economico annuale relativo all’esercizio successivo

 

c) La destinazione dell’eventuale avanzo e le modalità di copertura degli eventuali disavanzi di esercizio

 

d) La tenuta di una contabilità analitica per centri di costo e responsabilità che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati

 

e) L’obbligo delle aziende sanitarie di rendere pubblici, con cadenza annuale, i risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di costo e responsabilità

 

f) Il piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare anche attraverso eventuali dismissioni e conferimenti

 

La previsione di una contabilità analitica redatta oltre che per centri di costo anche per responsabilità consente la valutazione economica dei servizi e delle attività prodotte attraverso il collegamento tra risorse umane, finanziarie e strumentali con i risultati conseguiti dai centri di responsabilità amministrativi. Detto sistema si realizza attraverso il monitoraggio dei costi, dei rendimenti e delle attività svolte da ciascun centro di responsabilità amministrativo.

 

Il patrimonio delle aziende sanitarie è costituito dai:

 

- Beni mobili e immobili di loro proprietà

 

- Beni acquisiti nell’esercizio della loro attività

 

- Beni acquisiti in seguito ad atti di liberalità

 

- Beni mobili e immobili da trasferire o trasferiti dallo Stato o da altri enti pubblici mediante leggi o atti amministrativi

 

 

 

• Il sistema budgetario

 

A livello centrale vengono definiti i livelli uniformi di assistenza e le risorse necessarie disponibili. In seguito, ciascuna regione definisce gli obiettivi di medio e di breve periodo e ripartisce il fondo sanitario regionale tra USL ed aziende ospedaliere. A questo punto spetta alle singole aziende sanitarie elaborare gli obiettivi da perseguire, compatibilmente con la programmazione regionale, e definire le strategie più opportune per la loro realizzazione.

 

A tal fine risulta essenziale la c.d. metodica di budget, prevista dalla gran parte delle normative regionali, con cui l’Azienda sanitaria:

 

- Esplicita esattamente gli obiettivi;

- Individua gli interventi che si prevede di attuare;

- Esprime in valori monetari i presunti risultati conseguenti a tali interventi;

- Verifica i risultati raggiunti ponendoli a confronto con gli obiettivi prefissati.

 

La metodica di budget comprende, oltre ad un budget generale riguardante l’intera attività delle singole ausl e delle singole aziende ospedaliere, budget parziali riferiti alle strutture organizzative delle aziende sanitarie e dei centri di responsabilirà.

 

 

La contabilità analitica

 

L’affiancare alla contabilità generale la contabilità analitica dovrebbe consentire una maggiore efficacia all’azione delle AUSL. Con la contabilità analitica si mira ad indagare le modalità di svolgimento del “processo produttivo”: attraverso operazioni di classificazione, localizzazione ed imputazione i valori economici sono articolati sulla base delle caratteristiche dei processi produttivi erogati. Con la contabilità analitica, dunque, le rilevazioni si estendono ai fatti interni di gestione, in modo da determinare costi, ricavi e risultati relativi a centri di responsabilità, ad aree di attività, a servizi, alla gestione di determinati beni, a categorie di prestazioni o prodotti. Se appropriatamente utilizzata, la contabilità analitica dovrebbe consentire quel salto di qualità, culturale prima che organizzativo, in grado di assicurare adeguati strumenti informativi al management per il controllo di gestione dell’azienda sanitaria.

 

 

Il sistema dei finanziamenti

 

Finanziamento del SSN

La l.n.833/1978 prevedeva che ciascun anno il PSN determinasse l’ammontare del fondo destinato al finanziamento del SSN (il fondo sanitario nazionale), distinto in un fondo di parte corrente ed in un fondo di parte capitale. Tale fondo veniva ripartito tra le regioni sulla base di determinati parametri (popolazione residente, ecc.) ferma restando la necessità di assicurare in tutto il territorio nazionale l’uniformità dei servizi erogati. Le regioni, a loro volta, sentiti i comuni, ripartivano la quota loro assegnata tra le usl.

Innovando il sistema previgente, il d. lgs. N.502/92 ha individuato sostanzialemten tre fonti di finanziamento del SSN:

- I flussi provenienti dal bilancio dello Stato (FSN)

- I contributi

- Le rette ed i ticket corrisposti dai cittadini per determinate prestazioni

 

L’istituzione dell’IRAP e la contemporanea soppressione dei contributi per il SSN hanno portato con il D.Lgs. N.56/2000 (decreto sul federalismo fiscale) all’abolizione del fondo sanitario nazionale.

Dal 2001 sono cessati i trasferimenti erariali in favore delle regioni a statuto ordinario relativi, tra l’altro, al finanziamento della spesa sanitaria corrente ed in conto capitale.

 

A fronte di questa decurtazione di risorse, l’art.1 del decreto 56/2000 prevede un incremento delle entrate tributarie delle regioni. Infatti, i trasferimenti erariali soppressi sono compensati:

 

- Con la compartecipazione regionale all’IVA;

- Con l’aumento dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPER;

- Con l’aliquota di compartecipazione regionale all’accisa sulle benzine.

 

 

Il Patto per la salute

 

Le modifiche al titolo V della Costituzione, il puntuale riproporsi di situazioni di disavanzo della spesa sanitaria hanno richiesto l’introduzione di nuove forme di concertazione tra Stato e Regioni: tra cui il Patto nazionale per la salute con l’istituzione di un fondo transitorio pe le regioni che presentano elevati disavanzi, per accedere al quale è necessario che le regioni stesse sottoscrivano un piano di rientro comprensivo delle misure necessarie per l’azzeramento del disavanzo (innalzamento ai livelli massimi dell’addizionale regionale IRPEF e dell’aliquota IRAP, ecc.).

 

 

• L’autofinanziamento regionale

 

Con il d.lgs.56/2000 si è mirato soprattutto a responsabilizzare le regioni, garantendo loro maggiori spazi di autonomia e prevedendo che le stesse facciano fronte con risorse proprie:

 

- Agli effetti finanziari conseguenti all’erogazione di livelli di assistenza sanitaria superiori a quelli minimi definiti dal PSN;

- Alle ripercussioni finanziarie conseguenti all’adozione di modelli organizzativi diversi da quelli assunti dal PSN;

- Ad eventuali disavanzi di gestione delle aziende sanitarie.

Le regioni possono far fronte a tali oneri aumentando le risorse a propria disposizione nei seguenti modi:

- Prevedendo la riduzione ai limiti massimi di spesa per gli esenti previsti dai livelli di assistenza;

- Aumentando la quota fissa sulle singole prestazioni farmaceutiche e sulle ricette relative a prestazioni sanitarie, fatto salvo l’esonero totale per i farmaci salva-vita;

- Aumentando i contributi ed i tributi regionali;

- Prevedendo forme di partecipazione alla spesa per eventuali altre prestazioni da porre a carico dei cittadini, ad esclusione dei soggetti esenti.

 

In tal modo le regioni rispondono politicamente di fronte ai propri cittadini di eventuali aumenti dei contributi.

 

Tuttavia lo stato, al fine di limitare il ricorso alla leva fiscale nel 2008 ha previsto che le regioni si impegnino a realizzare la riduzione dello standard dei posti letto, diretta a favorire il passaggio graduale dal ricovero ospedaliero ordinario al ricovero diurno e da quest’ultimo all’assistenza ambulatoriale.

 

 

• Finanziamento delle aziende sanitarie

 

Spetta alle regioni disciplinare il finanziamento delle asl sulla base di una quota capitaria calcolata in base alle caratteristiche della popolazione e del territorio.

Le singole fonti di finanziamento sono:

 

- Una quota del FSR ripartito annualmente dalla regione;

- Rendite, lasciti, donazioni;

- Il ricorso a mutui o ad altre forme di credito di durata non superiore a dieci anni, per il finanziamento di spese di investimento e previa autorizzazione regionale, fino ad un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale ed interessi, non superiore al 15 per cento delle entrate proprie correnti;

- Anticipazione da parte del tesoriere, che non superi un dodicesimo del’ammontare annuo del valore dei ricavi.

 

Poi vi sono le entrate proprie di cui le AUSL possono pienamente disporre nell’ambito dell’autonomia patrimoniale ed economico-finanziaria:

 

- Ticket pagati dagli assistiti per le prestazioni specialistiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio;

- Entrate derivanti da lasciti e donazioni;

- Erogazione di prestazioni tariffabili e servizi a pagamento;

- Introiti dell’attività libero-professionale degli operatori;

- Eventuali avanzi di gestione.

 

Per quanto riguarda, invece, le aziende ospedaliere ed i presidi ospedalieri non costituiti in azienda, il loro finanziamento è basato essenzialmente sulla remunerazione a tariffa della prestazione sanitaria erogata attraverso i DRG (Diagnosis related group) individuati dalla regione sulla base di criteri uniformi stabiliti a livello nazionale.

Ciascun DRG raggruppa categorie di pazienti ospedalieri definite in modo che presentino caratteristiche cliniche analoghe e richiedono per il loro trattamento volumi omogenei di risorse ospedaliere. L’assegnazione di ciascun paziente ad uno psecifico DRG avviene sulla base della scheda di dimissione.

 

Con DM 14/12/94 a ciascun DRG è stata associata una tariffa (che fa riferimento sia ai costi di natura strettamente clinica che ai costi gestionali) che rappresenta la remunerazione massima da corrispondere ai soggetti erogatori a fronte delle singole prestazioni rese agli assistiti (tariffe poi aggiornate, da ultimo nel 2008). In questo modo si è cercato di superare il sistema del pagamento secondo le giornate di degenza in favore di un sistema basato sul prodotto complessivamente erogato.

 

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