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Questi sono solo una piccola parte, se ne conosci altri condividili magari è un'informazione utile per altri colleghi !!!!!!

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua informa, con una news pubblicata sul portale Age.na.s. che, a partire dal 28 Giugno 2013, sarà disponibile nella sezione dedicata ai professionisti sanitari il servizio 'myEcm'.

Tramite questo servizio sarà messa a disposizione di ogni professionista sanitario una pagina personalizzata con la quale potrà monitorare la propria situazione formativa, visualizzando i crediti acquisiti tramite eventi erogati dai provider accreditati dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

Sulla pagina myEcm il professionista potrà: • verificare l’ammontare dei crediti E.C.M. suddivisi per anno e tipologia di offerta formativa (formazione a distanza, residenziale e sul campo); • consultare un elenco degli eventi formativi per i quali ha conseguito crediti nel corso del triennio, contenente tutte le informazioni relative a ciascuno di essi; • consultare un elenco di eventi di prossimo svolgimento per la propria professione; • esprimere una valutazione sui corsi frequentati.

http://ape.agenas.it/comunicati/comunicati.aspx?ID=37%20

ECM 2011-2013

OBBLIGHI FORMATIVI ECM PER IL TRIENNIO 2011-2013 I CREDITI ECM triennio 2011-2013

 

(visualizza nuovo accordo ECM)

 

Per il triennio 2011-13 è stato confermato il debito complessivo di 150 crediti formativi (50 crediti annui - min. 25 max 75). E’ prevista la possibilità, per tutti i professionisti sanitari, di riportare dal triennio precedente (2008-10) una quota di crediti stabilita in 45 crediti (cfr.: Accordo Stato-Regioni 19 Aprile 2012), a condizione che il professionista abbia pienamente ottemperato al debito formativo previsto per il trienno precedente di 150 c.f. oppure *90 c.f..

* Dal triennio 2005-2007, il professionista, che ha acquisito 60 c. f., può detrarli dal numero di crediti complessivo (150) relativo al successivo triennio (2008-2010) e acquisire 90 c.f.. Tale misura consente di detrarre ulteriormente nel triennio in corso( 2011-2013) 45 crediti formativi e quindi acquisire 105 crediti formativi. Chi non ha acquisito i crediti formativi sulla base delle indicazioni riportate, deve per ogni periodo, acquisire 150 crediti formativi.

 

 

ESENZIONE ECM

 

E' esonerato dall'obbligo dell'ECM il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, Master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000); corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli; formazione complementare es. corsi effettuati ai sensi dell'art. 66 Idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 270 Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale; corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d) Piano di interventi contro l'AIDS di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell'8 giugno 1990 per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza);

usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1.204 (astensione obbligatoria), e successive modificazioni;

soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni; si precisa che occorre conservare la documentazione comprovante la facoltà della fruizione dell'esonero, data l'impossibilità di frequentare i corsi. L'esonero dall'obbligo di acquisire i crediti è valido per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui i soggetti interessati usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni. Ad esempio: se l'astensione obbligatoria cade nel periodo da settembre 2012 a gennaio 2013, l'esenzione dall'obbligo di acquisire i crediti sarà valida esclusivamente per l'anno 2012, ossia per l'anno 2012 non si devono acquisire i crediti. Eventuali crediti percepiti nell'anno di esenzione non possono essere portati in detrazione per l'anno successivo, in quanto vengono assorbiti dal diritto di esonero vantato dall'operatore per le tipologie indicate precedentemente.

 

Inoltre la Commissione Nazionale in data 4 dicembre 2012 ha adottato la seguente determinazione:

per i professionisti sanitari, vincolati all'iscrizione all'Albo professionale per l'esercizio della professione, l'obbligo formativo decorre dall'anno solare successivo a quello di iscrizione all'Albo professionale;

per i professionisti sanitari, non vincolati all'iscrizione all'Albo professionale, l'obbligo formativo decorre dall'anno successivo al conseguimento dell'abilitazione professionale. (c.f.r. Sito Agenas-In primo piano-08 gennaio 2013 - Decorrenza obbligo formativo).

(aprile 2013 Maria Linetti - Segretario Commissione Nazionale per la Formazione Continua)

 

Liberi professionisti

 

I liberi professionisti avranno una maggiore flessibilità nell’acquisizione dei crediti annuali. Proprio per rispondere alle loro esigenze formative si è data la possibilità ad Ordini, Collegi e associazioni professionali di organizzare corsi su materie tecnico-professionali, che però non potranno avere sponsorizzazioni commerciali e dovranno essere gratuiti o a costo minimo.

 

Percentuale acquisibile crediti FAD - RES - FSC

 

In base ai Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 13 gennaio 2010 - pag.6 - pag.15 - nota 4, per la tipologia 2 (res:convegni, congressi, simposi, conferenze), la tipologia 5 (fsc:gruppi di miglioramento), la tipologia 6 (fsc:ttività di ricerca),la tipologia 10 (docenza e tutoring) il numero massimo di crediti acquisibili non può eccedere, complessivamente, il 60% del monte crediti triennale ottenibile da un singolo professionista sanitario (n.90 crediti formativi su 150). Mentre per la tipologia 8 e 9 (fad con o senza tutoraggio), il n. massimo dei crediti acquisibili dagli infermieri professionali non può eccedere complessivamente il 60% del monte dei crediti triennali ottenibili da ogni singolo infermiere professionale.

 

RISPOSTA DEL SOTTOSEGRETARIO ALLA SALUTE IN XII COMMISSIONE AFFARI SOCIALI - 23/10/2012 ALL’INTERR. 5-06690 Mancuso: Crediti ECM (educazione continua in medicina).

TESTO DELLA RISPOSTA

Si ringraziano gli Onorevoli interroganti per aver sollevato una tematica di significativa rilevanza; la interrogazione, infatti, consente al Governo di illustrare le iniziative avviate per risolvere le criticità evidenziate. La Commissione nazionale per la formazione continua ha affrontato le problematiche delineate nell’interrogazione parlamentare in esame, in occasione della stesura del recente Accordo Stato Regioni 19 aprile 2012, concernente il nuovo sistema di formazione corrente in medicina.

Pertanto, nel merito del primo quesito, è stata prevista la possibilità « per tutti i professionisti sanitari di riportare nel triennio precedente (2008-2010) fino a 45 crediti », decurtando, conseguentemente, il numero di crediti formativi prescritti (105 anziché 150). Inoltre, l’Accordo ha stabilito in favore della categoria dei liberi professionisti che « i liberi professionisti possono acquisire i crediti formativi attraverso modalità flessibili per crediti/anno », consentendo agli stessi, una flessibilità rispetto il range 25/75 crediti annui, previsto per tutti i professionisti sanitari. In virtù dell’Accordo è stato consentito che i liberi professionisti possono liberamente acquisire da 0 a 150 crediti formativi soddisfacendo, così, l’obbligo formativo prescritto nel corso di un solo anno di aggiornamento.

Da ultimo, per quanto concerne la proposta di avvalersi di strumenti quali la « rivista 30 giorni » per un percorso sperimentale di formazione ECM gratuita, si fa presente che per il Ministero della salute non sussistono cause ostative a che la rivista tramite un provider ECM possa essere utilizzata come tipologia formativa a distanza. L’eventualità di un coinvolgimento della Commissione nazionale per la formazione

continua per l’erogazione di un corso FAD utilizzando la richiamata rivista sarà valutata in occasione della trattazione di tematiche che rivestono particolare rilevanza

 

Aggiornamento 20/09/2013

N.B. articolo tratto da quotidiano sanità

Pubblicata la determinazione 17 luglio 2013 con cui la Commissione Nazionale per la Formazione Continua stabilisce tutte le regole che riguardano esoneri, esenzioni, tutoraggio individuale, formazione all’estero, autoapprendimento, modalità di registrazione e certificazione.

La determina, oltre a costituire un riassunto sui criteri stabiliti dalla Commissione negli anni precedenti rispetto alle tematiche citate, introduce alcune novità.

 

In particolare:

 

Esoneri

I professionisti sanitari che frequentano, in Italia o all’estero, corsi di formazione post-base (es. corso di specializzazione universitaria, dottorato di ricerca, master universitario, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica) propri della categoria di appartenenza e durante l’esercizio dell’attività professionale, sono esonerati dall’obbligo formativo Ecm. L’esonero riguarda l’intero periodo di formazione nella misura di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per ciascun mese2. Sono altresì esonerati i professionisti sanitari domiciliati o che esercitano la propria attività professionale presso le zone colpite da catastrofi naturali.

Sono confermati gli esoneri anche per i professionisti sanitari domiciliati o che esercitano la propria attività professionale presso le zone colpite da catastrofi naturali limitatamente al periodo definito in precedenza dalla stessa Commissione con determina del 20 giugno 2012 per gli eventi sismici che hanno colpito la regione Emilia-Romagna.

 

Esenzioni

Le esenzioni dall’obbligo formativo ECM sono quantificate nella misura di 4 crediti per ogni mese nel quale il periodo di sospensione dell’attività professionale sia superiore a 15 giorni. Oltre alle consuete esenzioni già conosciute (congedo maternità obbligatoria, congedo parentale, adozione e affidamento, congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap, richiamo alle armi o servizio volontariato,) sono state ricomprese le seguenti situazioni come disciplinate dai CCNL delle categorie di appartenenza:

- aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari;

- permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie;

- assenza per malattia;

- aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale e direttore generale;

- aspettativa per cariche pubbliche elettive

- aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali.

I periodi di esonero e di esenzione sono cumulabili ma non sovrapponibili nell’ambito del triennio, ad eccezione degli esoneri definiti dalla Commissione Nazionale per le catastrofi naturali.

 

Tutoraggio individuale

Sono confermati 4 crediti Ecm per mese ogni mese di tutoraggio ai tutor che svolgono sia formazione pre e post laurea prevista dalla legge e sia attività di tutoraggio all’interno di tirocini formativi e professionalizzanti pre e post laurea sempre previsti dalla legge. I crediti così acquisiti, calcolati unitamente ai crediti ottenuti per docenza/pubblicazioni scientifiche/ricerche, non possono eccedere il 60% del monte crediti triennale al netto degli esoneri, delle esenzioni e delle riduzioni citate nella stessa determina.

Sono esclusi dal riconoscimento dei crediti per attività di tutoraggio individuale gli assegnatari di uno specifico incarico istituzionale di insegnamento anche a titolo gratuito.

I crediti sono riconosciuti anche a chi svolge attività di tutoraggio nell'ambito di specifici PFA, solo se le attività svolte sono inquadrate nel programma formativo del professionista interessato.

 

Crediti per formazione all’estero

I professionisti sanitari che frequentano all’estero corsi di formazione postbase (es. dottorato di ricerca, master universitario, corso di perfezionamento) propri della categoria di appartenenza, e durante l’esercizio dell’attività professionale, sono esonerati dall’obbligo formativo Ecm per l’intero periodo di formazione nella misura di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per ciascun mese.

Inoltre, ai professionisti sanitari che frequentano corsi di formazione individuale all’estero (ovvero formazione non accreditata in Italia e svolta nei paesi dell’Ue, in Svizzera, negli Stati Uniti e in Canada) sono riconosciuti crediti Ecm nella misura del 50% dei crediti attribuiti dal singolo evento accreditato all’estero.Nel caso in cui l’evento accreditato all’estero supera i 50 crediti formativi sono riconosciuti al massimo 25 crediti ECM. I crediti acquisibili tramite formazione individuale all’estero non possono superare il 50% dell’obbligo formativo triennale. Il professionista sanitario, ultimata la frequenza, dovrà inoltrare la documentazione relativa all’evento (programma, contenuti, etc.) e quella attestante la frequenza e il superamento del test di apprendimento all’ente accreditante di riferimento (CNFC, Regione, Provincia autonoma) ovvero per i liberi professionisti, al proprio Ordine/Collegio/Associazione professionale. I suddetti enti, valutata la documentazione prodotta dal professionista, provvederanno ad inserire tali attività nel tracciato record da inviare alla CNFC/Regioni/Province autonome e al Co.Ge.A.P.S.

 

Liberi professionisti: crediti individuali per autoapprendimento

Ai liberi professionisti sono riconosciuti crediti ECM per:

a) attività di autoapprendimento ossia l’utilizzazione individuale di materiali durevoli e sistemi di supporto per la formazione continua preparati e distribuiti da Provider accreditati;

b) autoapprendimento derivante da attività di lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non preparati e distribuiti da provider accreditati Ecm e privi di test di valutazione dell’apprendimento con il limite del 10% dell’obbligo formativo individuale triennale (fino ad un massimo di 15 crediti nel triennio).

 

Riduzione dell’obbligo formativo triennale

E’ confermato in 150 crediti il debito formativo per il triennio 2011/2013 con la possibilità di portare in riduzione di tale debito fino a 45 crediti con il seguente criterio:.

- riduzione di 15 crediti se il professionista ha acquisito da 30 a 50 crediti nel triennio 2008-2010;

- riduzione di 30 crediti se il professionista ha acquisito da 51 a 100 crediti nel triennio 2008-2010;

- riduzione di 45 crediti se il professionista ha acquisito da 101 a 150 crediti nel triennio 2008-2010.

L’obbligo formativo annuale è confermato in 50 crediti/anno al netto delle riduzioni derivanti da esenzioni ed esoneri.

 

Modalità di registrazione nella banca dati Co.GeA.P.S.

L’Ordine, il Collegio e l’Associazione professionale di riferimento sono competenti a riconoscere gli esoneri, le esenzioni e i crediti Ecm acquisiti tramite i criteri sopra individuati, previa presentazione da parte del professionista sanitario della relativa documentazione (attestato di frequenza corsi di formazione post-base, documentazione comprovante il periodo di sospensione dell’attività professionale, attestazione di svolgimento dell’attività di tutoraggio rilasciata dall’ente per il quale si è esercitata l’attività di tutoraggio, etc.).

L’Ordine, il Collegio e l’Associazione professionale di appartenenza provvedono alla valutazione di coerenza con le vigenti disposizioni in materia di Ecme alla registrazione nella banca dati Co.Ge.A.P.S. della posizione del proprio iscritto in riferimento a esoneri, esenzioni e ai crediti Ecm eventualmente acquisiti tramite i citati istituti.

All’atto della registrazione nella banca dati Co.Ge.A.P.S. vengono assegnati alle attività formative di cui alla citata determina gli obiettivi formativi corrispondenti alla/e attività svolta/e.

 

Registrazione di crediti 2008/2013 non registrati nel database del Cogeaps

I professionisti sanitari iscritti ad Ordini, Collegi ed Associazioni, ai fini della registrazione nella banca dati Co.Ge.A.P.S. di crediti acquisiti nel periodo 2008/2013 non ancora presenti in tale banca dati, presentano la richiesta, completa di attestato di partecipazione e di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, all’Ordine, Collegio o Associazione di appartenenza.

Ai professionisti sanitari che hanno svolto attività di docenza e tutor per eventi Ecm accreditati al sistema nazionale e regionale Ecm e realizzati prima del 31 dicembre 2010 sono attribuiti 2 crediti Ecm per evento a prescindere dalle ore di docenza effettivamente svolte salvo rettifiche individuali che i professionisti comunicheranno all’Ordine, Collegio, Associazione, sulla base dei relativi specifici attestati.

 

Certificazione dei crediti

La certificazione dei crediti viene effettuata, per i professionisti sanitari iscritti a Ordini, Collegi ed Associazioni maggiormente rappresentative, tramite il portale Co.Ge.A.P.S. La certificazione si riferisce esclusivamente al numero dei crediti acquisiti nel triennio di riferimento. Tale certificazione prevederà i due livelli:

1) attestazione dei crediti formativi: attestazione rilasciata da Ordini, Collegi e Associazioni, e dalla Segreteria della Commissione nazionale per i professionisti che svolgono professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate, per tutta la formazione svolta in un triennio, con indicazione del numero dei crediti effettivamente registrati;

2) certificazione del pieno soddisfacimento dell’obbligo formativo del triennio: attestazione rilasciata a cura di Ordini, Collegi e Associazioni, e della Segreteria della CNFC per i professionisti che svolgono professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate, nel caso in cui il professionista abbia soddisfatto l’intero fabbisogno formativo individuale triennale.

 

 

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